E’ in corso di pubblicazione la nuova ordinanza a firma di Vincenzo De Luca con la quale è prorogato fino al 31 agosto quanto disposto dal precedente provvedimento, ovvero l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto così come il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle 06.
Nuova ordinanza di Vincenzo De Luca
Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come aveva anticipato, ha prorogato le misure in scadenza relative all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all’aeroporto di Napoli Capodichino.
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Cosa prevede la nuova ordinanza di Vincenzo De Luca
E’ previsto dal 1° agosto al 31 agosto “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”. L’utilizzo delle mascherine “resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.
Confermato anche il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6. In Campania sarà quindi vietata per tutto il mese di agosto la “vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici”; è fatto inoltre “divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali”. Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli altri esercizi di ristorazione, “la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”. L’ordinanza ribadisce il divieto di “affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.