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Inps, bonus 600 euro: c’è la proroga per le domande. Tutte le info per inviarle

Scade il 3 giugno la domanda per avere diritto all’indennità Covid per il mese di marzo. L’Inps precisa che possono partecipare i lavoratori autonomi che ancora non hanno presentato domanda. Invece ai lavoratori autonomi, che hanno già ricevuto l’indennità a marzo, per il mese di aprile sarà attribuita dall’Inps senza bisogno di fare una nuova domanda.
Dovranno fare domanda, oltre i lavoratori autonomi che non l’hanno ancora chiesta per marzo, anche le categorie escluse dal decreto Cura Italia e previste dal decreto Rilancio.

Il decreto Rilancio prevede – si legge – che i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine – legislativamente previsto a pena di decadenza – di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 34 del 2020, cioè il 3 giugno 2020″.

A questo adempimento sono tenuti anche i lavoratori autonomi titolari di assegno ordinario di invalidità e che in ragione a questo status, non previsto nell’originario testo del decreto Cura Italia, non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020

A CHI SPETTA

In particolare il decreto Rilancio riconosce per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 con alcuni requisiti di accesso che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee: i lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo (non devono presentare una nuova dichiarazione); lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Questi lavoratori dello spettacolo – poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 – devono presentare domanda all’Inps entro il 3 giugno. I lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

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